I fondi occorrenti per il conferimento di cui al precedente art. 7 saranno stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze. Alla copertura dell'onere di lire 7,5 miliardi a carico dell'esercizio 1951-52 si fara' fronte:

  • a)per lire 7 miliardi con le attivita' nette residue dalla liquidazione C.I.P. e dalla gestione rimborsi oneri salariali;
  • b)per lire 500 milioni con le entrate corrispondenti all'accertamento di un maggiore credito verso l'A.N.I.C. in dipendenza della regolazione dei rapporti finanziari fra la Societa', stessa e lo Stato, di cui all'art. 5 della convenzione 9 agosto 1948, approvata con decreto Ministeriale 8 settembre 1948, n. 121792. Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle necessarie variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 27 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-10;136~art29 · fonte del testo