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Alle societa' assoggettate a trasferimento non si applicano le disposizioni di legge o statutarie relative Vallo scioglimento per sopravvenuta impossibilita' del conseguimento dell'oggetto sociale, qualora entro il 30 giugno 1964 l'assemblea straordinaria dei soci deliberi il cambiamento dell'oggetto. In tutti i casi di cambiamento dell'oggetto sociale il valore delle azioni o quote possedute dai soci che eserciteranno il diritto di recesso a norma del Codice civile sara' determinato in proporzione del patrimonio sociale risultante da apposita situazione patrimoniale. Il relativo rimborso sara' effettuato, nella proporzione in cui il credito verso l'Ente a titolo di indennizzo concorre a formare l'attivo lordo della situazione patrimoniale, mediante assegnazione di corrispondenti quote del credito stesso. I soci recedenti non potranno intervenire nelle contestazioni pendenti ai sensi del n. 5) dell'articolo 5, dopo la definizione delle quali la societa' dovra' provvedere alla revisione del valore delle azioni o quote e delle quote di credito assegnate. Si applicano nei confronti dei soci recedenti le disposizioni dell'articolo 6 eccettuato il quarto comma, e quelle dell'articolo 9, riferendo il limite del doppio fissato dal quinto comma lettera a) di tale articolo al valore delle azioni o quote rimborsate ai sensi del comma precedente.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1962 al 18 luglio 1964

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urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643~art11 · fonte su Normattiva