L'indennizzo determinato a norma dell'articolo 5 sara' corrisposto dall'Ente agli aventi diritto in dieci anni a decorrere dal 1 luglio 1963. Sulle somme dovute a titolo di indennizzo sara' corrisposto l'interesse del 5,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1963. Il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sara' effettuato in 20 semestralita' eguali con inizio dal 1 gennaio 1964. Gli interessi per il semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 1963 saranno pagati entro sei mesi dalla data dei decreti di trasferimento. Le societa' indicate al n. 1) dell'articolo 4 provvederanno alla redazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1962, con divieto di distribuzione di dividendi superiori al 5,50 per cento calcolati sul valore di cui al n. 1) dell'articolo 5, salva, il caso in cui nell'esercizio 1962 abbiano avuto luogo aumenti di capitale a pagamento, la facolta' di distribuire un ulteriore ammontare di utili per la somma che risulta applicando all'importo del nuovo capitale la percentuale del dividendo distribuito nell'esercizio precedente. Per le imprese di cui ai nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4 che siano successivamente trasferite all'Ente, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi sara' effettuato a decorrere dal secondo semestre successivo alla data del decreto di trasferimento.

Testo vigente dal 12 dicembre 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 94/1966

    Questione infondata
    11 luglio 1966

    Non è in contrasto con gli artt. 42, 43 e 47 della Costituzione la norma contenuta nel quarto comma dell'art. 6 della legge di nazionalizzazione delle imprese elettriche 6 dicembre 1962, n. 1643, nella parte in cui dispone che le società azionarie relative ad imprese assoggettate a trasferimento, esercenti in via esclusiva o principale attività elettriche, non possono - per l'esercizio 1962 - distribuire dividendi superiori al 5,50 per cento, calcolati sul valore di indennizzo dell'impresa. E ciò perché tale limite si spiega con un duplice ordine di considerazioni. Da un lato come risulta e dai lavori preparatori e dalle norme dell'art. 5 n. 3 della legge citata, l'E.N.E.L. assumeva a proprio carico il rischio di eventuali perdite nel corso dell'esercizio 1962, la cui gestione, esplicitamente di carattere transitorio nel progetto di legge, è rimasta tale anche dopo le modifiche a questo apportate in sede parlamentare, attesa la necessità di disciplinare la gestione stessa nel periodo intermedio (31 dicembre 1961-1 gennaio 1963) compreso tra il momento della determinazione dell'indennizzo e quello dell'effettivo trasferimento dell'impresa. Dall'altro, la finalità di evitare eventuali diminuzioni della consistenza economica e patrimoniale delle società; finalità conseguibile soltanto fissando un limite al potere deliberativo delle assemblee delle singole società, dato che la formazione del bilancio e la determinazione degli utili comportano complesse valutazioni di dette assemblee, delle quali, per la loro natura, sarebbe stato difficile un controllo sostanziale. Tenuto nel debito conto le esigenze delle società e le finalità della nazionalizzazione, la legge ha utilizzato un rimedio, quale è quello della limitazione del potere dell'assemblea di ripartire utili ai soci, che, a scopi diversi, altre volte l'ordinamento giuridico ha predisposto senza che mai si sia ricondotto all'istituto della espropriazione, o, più genericamente, a quello del trasferimento coattivo; e che, neppure nella specie ha assunto carattere ablativo. Il legislatore, pertanto, ha operato nell'esercizio di una non arbitraria discrezionalità, senza urtare alcun principio costituzionale e senza violazione alcuna dei precetti che la Costituzione pone a tutela della proprietà privata, della libera iniziativa economica e del risparmio individuale.

    Art. 42 cost. · Art. 43 cost. · Art. 47 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643~art6 · fonte su Normattiva