Il rapporto di lavoro del personale dipendente dallo Ente nazionale e' regolato dalle norme di diritto privato e su base contrattuale, collettiva e individuale; in sede giurisdizione la competenza a conoscere le relative controversie e' attribuita alla autorita' giudiziaria ordinaria. Il Governo e' delegato ad emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti aventi forza di legge, ordinaria le norme sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma, anche mediante modifica e coordinamento delle norme vigenti, al fine di unificare i sistemi in atto, e secondo i principi ed i criteri direttivi di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 967, e 31 marzo 1956, n. 293, nonche' secondo quelli cui si informa attualmente l'erogazione dell'assistenza e fatti salvi i diritti acquisiti. Il personale dipendente dalle imprese da trasferire ed in servizio alla data del 1 gennaio 1962 e' mantenuto in servizio e conserva il trattamento giuridico ed economico, anche individuale, in atto a quella data contratti collettivi che siano stati stipulati entro il 26 giugno 1962. Le disposizioni contenute nel comma precedente si applicano ai dipendenti che sono addetti esclusivamente all'esercizio delle attivita', di cui al primo comma:

Testo vigente dal 12 dicembre 1962

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 110/1988

    Questione infondata
    26 gennaio 1988

    Il limite temporale, del 1^ gennaio 1962, apposto dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L. e con riferimento al quale era previsto il trasferimento all'ente del solo personale delle imprese elettriche nazionalizzate in servizio a quella data, non appare ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del personale assunto posteriormente ed escluso dal trasferimento, in quanto la 'ratiò della legge e della previsione del suddetto limite corrisponde all'esigenza di assicurare la disponibilita` di personale adeguato, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quello dell'impresa - e fatta salva in ogni caso l'applicabilita` dell'art. 2112 cod.civ. -, nonche` di determinare con certezza gli organici dell'Ente pubblico secondo un principio di economicita` della gestione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 261/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 2112 c.c. · Art. 13 Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche

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  • Sentenza n. 261/1976

    Questione infondata
    29 dicembre 1976

    Poiché il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è circoscritto dai confini fissati nell'ordinanza di rimessione, non possono in esso venir prese in esame censure - nella stessa ordinanza non formulate - dedotte dai difensori delle parti private. (Nella specie, in giudizio vertente sulla legittimità costituzionale dell'art. 13, ultimo comma, legge n. 1643 del 1962 - concernente il trasferimento all'ENEL del personale delle imprese elettriche - la difesa di una delle parti private aveva chiesto che nell'esame della questione fossero assunti a parametro, oltre all'art. 3, richiamato nella ordinanza, gli artt. 4, primo comma, e 35, primo comma, Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 13 Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche

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  • Ordinanza n. 22/1970

    Altra decisione
    18 febbraio 1970

    restituisce gli atti al tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970. GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE - CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA…

    Art. 13 Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643~art13 · fonte su Normattiva