Il Governo e' delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con urto o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attivita', a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.

Testo vigente dal 12 dicembre 1962

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 166/1969

    Parametro
    22 dicembre 1969

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 2, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (E.N.E.L.) e dell'art. 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'E.N.E.L., sollevata dal trib…

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 43 cost. · Art. 5 Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-12-06;1643~art2 · fonte su Normattiva