Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, le norme occorrenti per l'applicazione degli stessi atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.

Testo vigente dal 27 aprile 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;109~approvazione-art4 · fonte su Normattiva