L'Ente autonomo e' autorizzato a compiere tutte le operazioni finanziarie occorrenti per il raggiungimento dei suoi scopi. La Cassa depositi e prestiti, le Casse di risparmio, gli Istituti di credito fondiario e di miglioramento agrario e in genere tutti gli Istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere mutui all'Ente.
Testo vigente dal 23 ottobre 1961
