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L'Ente e' persona giuridica di diritto pubblico e provvede a tutto quanto occorre per lo studio e la redazione dei progetti, per il conseguimento delle concessioni di derivazione delle acque, per il finanziamento e la esecuzione delle opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria, la cui realizzazione sia il presupposto o l'integrazione necessaria delle opere di utilizzazione di acqua irrigua. All'Ente puo' essere anche affidata l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulica che risultassero necessarie per l'attuazione dei compiti demandatigli. L'Ente presta la propria assistenza tecnica e finanziaria per facilitare ai proprietari delle terre da irrigare la trasformazione dell'ordinamento produttivo e provvedera' a promuovere e a incoraggiare la costituzione, di organismi cooperativi per la conservazione, la lavorazione e lo smercio dei prodotti conseguiti per effetto della irrigazione. L'Ente provvedera' a coordinare e disciplinare l'attivita' di consorzi, di associazioni e di singoli interessati alla pratica della irrigazione.
Testo in vigore dal 23 ottobre 1961 al 31 dicembre 1991
