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[1]I fondi necessari per il funzionamento dell'Ente sono forniti dallo Stato mediante un contributo annuo fisso di lire 500.000 da iscriversi a tale titolo nel bilancio del Ministero della cultura popolare.
[2]La misura del contributo, dopo il primo anno di esperimento, potra' essere variata in piu' od in meno d'intesa tra il Ministro per la cultura popolare ed il Ministro per le finanze il quale ultimo e' autorizzato a provvedere, tanto per lo stanziamento che per le successive modifiche con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.
[3]Le spese occorrenti per gli atti preparatori della costituzione dell'Ente saranno anticipate dal Ministero della cultura popolare che ha diritto a rivalersi sul bilancio dell'Ente appena effettuato lo stanziamento del contributo ad esso assegnato.
Testo in vigore dal 3 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
