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[1]L'Ente sara' amministrato da un Consiglio di amministrazione presieduto di diritto dal Ministro per la cultura popolare o da un suo delegato e composto di sette membri dei quali due designati dal Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista, uno dal Ministro per le finanze, uno dal Ministro per le corporazioni e tre dal Ministro per la cultura popolare.

[2]I membri del Consiglio, che durano in carica tre anni e possono essere confermati, sono nominati con decreto del Ministro per la cultura popolare.

Testo in vigore dal 3 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-04-04;300~art4 · fonte del testo