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[1]Per un periodo di due anni a cominciare dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere comandati a prestar servizio presso l'Ente, funzionari del Ministero della cultura popolare.

[2]Col regolamento di cui al successivo art. 8 saranno stabilite le norme per il trattamento economico del personale statale ivi comandato.

Testo in vigore dal 3 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;300~art5 · fonte del testo