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[1]Lo statuto dell'Ente sara' approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto col Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con quello per le finanze.

[2]Con le stesse modalita' saranno apportate allo statuto tutte le modificazioni che si dovessero in seguito rendere necessarie.

Testo in vigore dal 3 maggio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-04;300~art7 · fonte del testo