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Per le proprie esigenze funzionali, l'istituto sperimentale per il tabacco si avvale dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Puo' avvalersi altresi', per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, dei fondi comunitari. La spesa derivante dall'inquadramento del personale di cui alla presente legge fa carico alle disponibilita' esistenti nei capitoli 1111 e 1112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1973.

Testo in vigore dal 19 giugno 1973 al 18 dicembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-06;306~art6 · fonte su Normattiva