Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte
Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490
Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, e' fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita', alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.
Testo vigente dal 11 gennaio 2000
