Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte

Art. 8 — COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 OTTOBRE 1999, N.490

Nelle vendite alle aste dei corpi di reato, e' fatto obbligo all'ufficio procedente di provvedere alle forme di pubblicita', alle annotazioni e alle dichiarazioni indicate nel primo comma e relative alla non autenticita' delle opere ed oggetti confiscati.

Testo vigente dal 11 gennaio 2000

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urn:nir:stato:legge:1971-11-20;1062~art8 · fonte su Normattiva