I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri. I contravventori sono puniti con l'ammenda sino a lire cinquecentomila. L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti. Nulla e' parimente innovato alle norme in vigore per uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Testo vigente dal 30 marzo 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-03-03;178~art7 · fonte del testo