Gli articoli 4 e 5 della stessa legge 27 marzo 1952, n. 199, sono sostituiti dai seguenti: "Art. 4. - Le designazioni per il conferimento delle decorazioni sono fatte da ciascun Ministero, nei limiti delle proprie attribuzioni. Quelle riferentisi ai cittadini italiani residenti all'estero sono fatte dal Ministero degli affari esteri. Il Consiglio dell'ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni a maggioranza di due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e per le foreste". "Art. 5. - Le decorazioni sono conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto, per quanto riguarda le persone designate per benemerenze di cui alla lettera a) dell'art. 2, con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste. In ciascun anno non possono essere conferite piu' di 25 decorazioni; tale limite e' elevato a 75 per le decorazioni da conferire entro il 31 dicembre 1952".

Testo vigente dal 5 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-15;1793~art2 · fonte del testo