Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore e' tenuto a corrispondere soltanto un contributo.
Testo vigente dal 19 gennaio 1952
Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore e' tenuto a corrispondere soltanto un contributo.
Testo vigente dal 19 gennaio 1952
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-01-08;6~art20 · fonte del testo