Il testo dell'art. 19 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Ogni procuratore od avvocato, anche non iscritto alla Cassa, e' tenuto a corrispondere ad essa un contributo quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria, anche in sede volontaria, e in qualsiasi processo di competenza delle giurisdizioni amministrative, speciali, militari e delle Commissioni tributarie. Tale contributo e' dovuto per ciascun grado di giurisdizione ed e' unico per ogni procuratore o avvocato che rispettivamente rappresenti o difenda piu' parti. La misura del contributo e' la seguente:

  • 1)davanti agli uffici di conciliazione.......... L. 100 2) davanti ai pretori................... L. 200 3) davanti ai Tribunali ordinari e militari e alle Giunte provinciali amministrative.................. L. 300 4) davanti alle Corti di appello, ai Tribunali territoriali delle acque pubbliche, alle Corti di assise ed alle Corti di appello. L. 400
  • 5)davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Commissione centrale delle imposte dirette.......... L. 500
  • 6)davanti ad altre giurisdizioni amministrative o speciali ed alle Commissioni tributarie:
  • a)se di primo grado................... L. 300 b) se di secondo grado o unico grado........... L. 400

Testo vigente dal 7 settembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 14/1966

    Altra decisione
    12 febbraio 1966

    Gli atti del giudizio presso la Corte costituzionale vanno restituiti al giudice a quo, quando la norma denunciata di incostituzionalità sia stata sostituita da altre disposizioni e quando, nelle more del giudizio, sia stata emanata una nuova legge, che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione. Il giudice a quo deve procedere in questo caso ad un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalità e precisare quali norme delle varie leggi succedutesi ritenga eventualmente illegittime. (Nella specie erano stati impugnati gli artt. 5 e 6 della legge 31 luglio 1956, n. 991 e successive modificazioni (rectius: 19 e 22 della legge 8 gennaio 1958, n. 6, così come sostituiti dagli artt. 3 e 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 289) e il Pretore non aveva indicato le disposizioni di quest'ultima legge, in vigore alla data dell'ordinanza di rimessione. Inoltre, nelle more del giudizio avanti questa Corte, era intervenuta la legge 5 luglio 1965, n. 798, che ha apportato modifiche alle leggi n. 6 del 1952 e n. 289 del 1963. Tutte le menzionate leggi riguardano il pagamento dei contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 5 Modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;991~art5 · fonte del testo