La Cassa nazionale di previdenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali per la copertura delle spese necessarie agli aumenti delle pensioni e' tenuta a devolvere con precedenza le somme riscosse a norma della presente legge e delle precedenti sulla previdenza per gli avvocati.

Testo vigente dal 3 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-24;991~art16 · fonte su Normattiva