Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La Giunta ha le seguenti funzioni:
tolto: a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
tolto: b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;
tolto: c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
tolto: d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
tolto: e) decide sui reclami a norma dell'art. 42.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art11 · fonte del testo