Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

La Giunta ha le seguenti funzioni:

  • a)esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
  • b)delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;
  • c)autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
  • d)provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
  • e)decide sui reclami a norma dell'art. 42.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art11 · fonte del testo