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La Giunta ha le seguenti funzioni:
- a)esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b)delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;
- c)autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
- d)provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
- e)decide sui reclami a norma dell'art. 42.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
