Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 68 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'iscritto alla Cassa puo' eseguire versamenti volontari previsti dalla lettera c) dell'art. 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente capitale. Le relative somme, pero', in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale. I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art19 · fonte del testo