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L'iscritto alla Cassa puo' eseguire versamenti volontari previsti dalla lettera c) dell'art. 17 per aumentare l'importo della pensione o del corrispondente capitale. Le relative somme, pero', in caso di comprovato bisogno, possono essere ritirate dall'iscritto in qualsiasi momento fino alla liquidazione del proprio conto individuale. I versamenti volontari sono integralmente accreditati nel conto individuale senza che su di essi possa essere apportata alcuna deduzione o gravare alcuna spesa.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art19 · fonte del testo