Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

La misura degli assegni di pensione o del capitale corrispondente, le tabelle allegate alla presente legge, il saggio d'interesse, le modalita', di riscossione dei contributi, possono essere modificati con deliberazione del Comitato dei delegati, soggetta alla approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art31 · fonte del testo