Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 85 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Comitato dei delegati ogni anno, con deliberazione sottoposta all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per la grazia e giustizia, puo' stabilire l'integrazione degli assegni di pensione con un'indennita' di contingenza. La deliberazione ha efficacia, per il solo anno finanziario cui si riferisce. Gli assegni di contingenza sono revocabili e riducibili con deliberazione del Comitato dei delegati. L'onere per l'indennita' di contingenza non puo' superare il 10 per cento dell'importo complessivo dell'entrata prevista dall'art. 17, lettera b).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art32 · fonte del testo