Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 marzo 1967

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 132 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, dall'entrata in vigore della presente legge, le somme residue di cui all'art. 42 sono accreditate nei conti individuali degli iscritti nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti; 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che all'entrata in vigore della presente legge abbiano superato i 50 anni di eta'. Nei primi 25 anni di esercizio della Cassa, l'ammontare delle quote di accreditamento elevate a lire 30.000 all'anno per i geometri che abbiano superato i 50 anni di eta' e l'ammontare del contributo personale, previsto dall'art. 41, da questi ultimi dovuto, non possono essere inferiori alla differenza tra la quota annuale di ripartizione dei proventi, determinata a norma di precedenti disposizioni, e la somma di lire 21.000.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art44 · fonte del testo