Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 67 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Le somme di cui non sia necessario conservare la liquidita' sono investite in titoli di Stato, ovvero in titoli d'Istituti esercenti il credito fondiario. In casi eccezionali di convenienza il Consiglio di amministrazione puo' anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati e previa autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello di grazia e giustizia.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art43 · fonte del testo