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Un mese prima della scadenza della gestione provvisoria, i Consigli dei collegi provinciali o circondariali provvedono alla nomina dei rispettivi delegati indicati nell'art. 5, i quali sono convocati dal commissario straordinario per l'elezione del Consiglio di amministrazione.
Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967
