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La presente legge entra in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro due anni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio di amministrazione predispone il regolamento di esecuzione che sara' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art50 · fonte del testo