Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 62 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore della Cassa e' ammesso al godimento della pensione o alla liquidazione del valore capitale corrispondente, concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. All'iscritto moroso per oltre un biennio senza giustificato motivo, non sono accreditate le quote di ripartizione indicate nell'art. 41 fino a quando perduri lo stato di morosita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art35 · fonte del testo