Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio di amministrazione e' costituito di nove componenti nominati a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggiore numero dei voti. In caso di parita' di voti, e' preferito il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo professionale e, fra coloro che abbiano pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; puo' essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti. Per la validita' delle adunanze del Consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parita' prevale il voto del presidente. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art7 · fonte del testo