Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Articolo abrogato dalla l. 4 febbraio 1967, n. 37.
Abrogato dal 1 marzo 1967
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. 82 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:
tolto: a) redige i bilanci, preventivo e consuntivo;
tolto: b) stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;
tolto: c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;
tolto: d) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
tolto: e) provvede mediante contratto alla assunzione del personale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 FEBBRAIO 1967, N. 37
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art9 · fonte del testo