Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967. Leggi il testo vigente →

Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni:

  • a)redige i bilanci, preventivo e consuntivo;
  • b)stabilisce ogni anno, in base alla ripartizione delle entrate del precedente esercizio, l'ammontare del contributo personale dovuto da ogni iscritto alla Cassa;
  • c)determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla legge;
  • d)adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
  • e)provvede mediante contratto alla assunzione del personale.

Testo in vigore dal 7 novembre 1955 al 1 marzo 1967

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-10-24;990~art9 · fonte del testo