L'iscritto che cessa di appartenere alla Cassa per cancellazione dall'albo, prima del consegnimento di diritto a pensione, ha facolta' di chiedere la liquidazione del proprio conto individuale. Alla data di cancellazione dall'albo il conto dello iscritto cessa di produrre interessi. In dieci anni dalla stessa data si prescrive il diritto alla liquidazione del conto e le somme in esso accreditate si devolvono alla Cassa.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art31 · fonte su Normattiva