L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio, senza giustificato motivo, perde, dopo intimazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di due mesi il diritto alle prestazioni della Cassa, salvo quanto disposto dall'articolo 33.

Testo vigente dal 9 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art32 · fonte su Normattiva