Gli iscritti all'albo che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato l'eta' di trentacinque anni possono presentare domanda scritta nel termine perentorio di due anni dalla data sopraindicata per riscattare un numero di annualita' non superiore a dieci, purche', per il periodo di cui viene chiesto il riscatto, i richiedenti siano stati iscritti allo albo e non alla Cassa, o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35° anno di eta'. 1 Tale riscatto e' valido solo al fine di completare l'anzianita' minima per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia e non e' rilevante per il conteggio di cui all'articolo 2, secondo comma. Il riscatto si compie mediante versamento diretto alla Cassa, per ogni anno riscattato, di un importo pari al settanta per cento del contributo minimo dell'anno in cui avviene il pagamento stesso. Il versamento deve avvenire a pena di decadenza del diritto al riscatto, entro e non oltre due anni dalla data della richiesta e comunque prima della liquidazione della pensione di vecchiaia. 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1988, n. 368 (in G.U. 1a s.s. 06/04/1988, n. 14) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 23, comma 1, limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attivita' da loro svolta successivamente al compimento del 35› anno di eta'".

L. 4 agosto 1990, n. 236

4

La L. 4 agosto 1990, n. 236 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "La facolta' di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, puo' essere esercitata da tutti coloro che risultano iscritti all'albo da data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge sopra citata"; ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Fermi restando la validita', l'importo e le modalita' previste dall'articolo 23, secondo, terzo e quarto comma della citata legge n. 773 del 1982, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto e' fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 29 agosto 1990

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 368/1988

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 1988

    In sede di riforma della Cassa di previdenza geometri, il legislatore ha inteso garantire il conseguimento della pensione di vecchiaia agli iscritti sotto il regime previgente che non raggiungano il più elevato periodo minimo di contribuzione richiesto dalla nuova legge, concedendo loro facoltà di riscatto degli anni necessari mediante versamenti a totale carico degli stessi interessati; conseguentemente, la previsione di condizioni (quali la non iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria) ostative al raggiungimento della suddetta finalità, è irrazionale e lesiva del principio indicato nell'art. 38, comma secondo, Cost., senza che valga, in contrario, il richiamo alla discrezionalità del legislatore nell'attuazione del principio stesso. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il parametro citato - l'art. 23, comma primo, L. 20 ottobre 1982, n. 773, limitatamente alle parole "o, comunque, non siano stati iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria in conseguenza di diversa attività da loro svolta successivamente al compimento del 35^ anno di età".

    Art. 3 cost. · Art. 2 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri · Art. 23 Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1982-10-20;773~art23 · fonte su Normattiva