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Nei primi venti anni di esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nei conti individuali di tutti gli iscritti, prevista dall'articolo 38, 6 fatta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuti i 50 anni di eta'.

Testo in vigore dal 9 marzo 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;160~art42 · fonte su Normattiva