Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
- a)stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
- b)elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
- c)approva i bilanci preventivo e consuntivo;
- d)esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge. Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.
Testo vigente dal 9 marzo 1963
