Art. 2
Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commerciali iscritti nell'albo professionale, che esercitano la libera professione. La iscrizione e' facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di eta'. Il trattamento di pensione e' cumulabile con qualunque altro goduto dell'iscritto.
Testo vigente dal 27 febbraio 1963
