Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Art. 11
La Giunta ha le seguenti funzioni:
- a)esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- b)delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
- c)autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
- d)provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni; o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di eta' e per le pensioni di reversibilita';
- e)amministra il personale:
- f)decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40. ((g) esercita le funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti)).
Testo vigente dal 1 gennaio 1987
