La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di eta' dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, comma 1. Per gli anni per i quali e' stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 10, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta e' pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine e' quello fissato per l'anno in corso. Se la media dei redditi e' superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 e' ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento e' pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo. Alle scadenze indicate dall'articolo 13, comma 1, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.

Testo vigente dal 10 febbraio 1986

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 390/1995

    Questione infondata
    26 luglio 1995

    Non può dirsi che il più rigoroso regime adottato, dall'art. 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21, per gli iscritti alla Cassa di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti, riguardo ai requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia, con la elevazione del minimo di anni di contribuzione effettiva richiesti (da 25 a 30 e, da 20 a 25, per coloro che abbiano compiuto almeno 65 e, rispettivamente, 70 anni di età) dia luogo, per la sua incidenza peggiorativa su situazioni sostanziali di aspettativa di diritto fondate sulla normativa originariamente stabilita dall'art. 5 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, ad un regolamento irrazionale tale da frustrare, in contrasto con l'art. 3 Cost., l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica. La disposizione impugnata trova infatti giustificazione - nel quadro della più generale riforma della previdenza dei liberi professionisti, attraverso il passaggio dalla fase della mutualità a quella della solidarietà, - nell'inderogabile esigenza di assicurare un equilibrato andamento del bilancio della cassa di previdenza, ed ovviare così alla possibile insorgenza di notevoli difficoltà finanziarie pregiudizievoli per l'attuazione delle stesse finalità previdenziali. Neppure è configurabile una lesione dell'art. 38 Cost., per il rispetto del quale è sufficiente che al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali, le quali, peraltro, nella fattispecie, appaiono sufficientemente garantite, oltre che dalla graduale disciplina transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 28, commi 1, 2 e 3, della stessa legge n. 21 del 1986 e 9 della legge 5 marzo 1990, n. 45, dalla facoltà - riconosciuta a sua volta dall'art. 21 della legge n. 21 del 1986 agli iscritti alla Cassa di previdenza, le cui aspettativa, maturate durante l' 'iter' di formazione del diritto al trattamento di vecchiaia, pur non risultando soddisfatti i minimi contributivi stabiliti dalla nuova normativa, avevano raggiunto un elevato livello - di attendere il maturare di tali requisiti, salvo a richiedere la restituzione dei contributi versati. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 2, comma 1, legge 29 gennaio 1986, n. 21). - V. la precedente massima A. Riguardo alle implicazioni della struttura di tipo solidaristico ora adottata per i sistemi pensionistici dei liberi professionisti, v. inoltre, S. nn. 88/1995 e 133/1984. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti · Art. 9 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-01-29;21~art2 · fonte su Normattiva