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L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella A:

  • 1)la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale di cui alla lettere c) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;
  • 2)e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto. La parte di pensione di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo si determinano in base ai coefficienti indicati nella tabella B.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art26 · fonte del testo