Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Art. 26
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L'ammontare della pensione diretta si ottiene aggiungendo alla pensione minima, indicata nella allegata tabella A:
- 1)la pensione integrativa derivante dal montante finanziario afferente alle quote di riparto del contributo-marche ed alla percentuale di cui alla lettere c) dell'articolo 17, risultanti a credito del conto individuale;
- 2)e quella derivante dal montante finanziario dei versamenti volontari effettuati dall'iscritto. La parte di pensione di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo si determinano in base ai coefficienti indicati nella tabella B.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971
