Istituzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
Art. 35
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →
Per provvedere al trattamento di assistenza e' assegnato, ogni anno, il dieci per cento delle entrate derivanti dal contributo marche e dalle entrate di cui alla lettera e) dell'articolo 17.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971
