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Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi: un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17; un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17; un fondo per l'assistenza, alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art36 · fonte del testo