Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971. Leggi il testo vigente →
Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi: un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17; un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17; un fondo per l'assistenza, alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17.
Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971
