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Ogni anno dell'importo delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 17 sono prelevate le solo in stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta, del reddito degli investimenti della Cassa. Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti l'iscritte che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1963 al 16 gennaio 1971

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;100~art38 · fonte del testo