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Per grave inosservanza delle disposizioni di legge, del regolamento o dello statuto, o per gravi irregolarita' di gestione il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' promuovere, mediante decreto del Presidente della Repubblica, lo scioglimento del Consiglio d'amministrazione. Con lo stesso decreto, l'amministrazione della Cassa viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione che dovra' essere ricostituito entro sei mesi.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010
