Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1950 al 16 dicembre 2010. 136 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti e dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati per un altro biennio. Un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa. Gli altri membri sono nominati dal Ministro per il tesoro. La presidenza spetta a un consigliere della Corte dei conti. Il Collegio dei revisori - che esercita la sua funzione, a carattere continuativo, presso la Cassa - fra gli altri poteri ha quelli di:
tolto: a) vigilare sulla osservanza della legge da parte del Consiglio di amministrazione;
tolto: b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
tolto: c) fare il riscontro consuntivo sulle spese della Cassa;
tolto: d) richiedere tutti i documenti dai quali traggano origine le spese.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art21 · fonte del testo