Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957. Leggi il testo vigente →
I programmi particolari delle opere relative alla Sicilia e alla Sardegna - da approvarsi sempre a tenore del primo comma dell'art. 4 dal Comitato dei Ministri - saranno predisposti dalle Amministrazioni delle regioni d'intesa con la Cassa ed in conformita' al programma ed alle direttive di cui al primo comma dell'art. 1. Alla progettazione ed alla esecuzione delle singole opere la Cassa provvedera' d'intesa con le Amministrazioni regionali, applicandosi le disposizioni dei precedenti articoli 4 e 8. Della spesa per lavori pubblici compresi nei programmi di cui al primo comma del presente articolo ed eseguiti in Sicilia, si terra' conto ai fini dell'art. 38 dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. Della spesa per opere pubbliche comprese nei detti programmi da eseguire in Sardegna sara' tenuto conto ai fini dell'art: 8, ultimo comma, dello statuto speciale approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 18 agosto 1957
