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In luogo delle imposte di registro, di bollo, in surrogazione del bollo e registro, della imposta di ricchezza mobile tanto sui redditi propri quanto sugli interessi delle operazioni passive, comprese quelle previste nel precedente art. 16, e di ogni altra tassa, imposta, contributo inerenti alla costituzione ed al funzionamento della Cassa, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attivita', la Cassa corrispondera' all'erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di 5 centesimi per ogni 100 lire di capitale erogato e risultante dal bilancio annuale della Cassa medesima. Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le imposte fondiarie spettanti all'Erario o agli enti locali, l'imposta di bollo sulle cambiali, nonche' le tasse sugli atti giudiziali, per i quali ultimi la Cassa godra' del trattamento delle Amministrazioni statali. I contratti che la Cassa stipula per lo svolgimento della propria attivita' possono anche essere ricevuti in forma pubblica amministrativa da un suo funzionario, all'uopo delegato dal presidente del Consiglio di amministrazione. Per gli atti e contratti relativi alle opere di cui alla presente legge erogati da notai, gli onorari sono ridotti alla meta'. Le formalita' ipotecarie e le volture catastali - cui diano luogo le operazioni della Cassa, comprese quelle che compie in partecipazione con gli organismi di cui all'art. 7 della presente legge - sono eseguite in esenzione da ogni tributo, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari che sono ridotti alla meta'. I compensi dovuti agli ingegneri, ai geometri e ad altri tecnici incaricati dalla Cassa di compiere lavori rientranti nella sua attivita' possono essere liquidati in misura inferiore a quella stabilita dalle tariffe professionali.
Testo in vigore dal 1 settembre 1950 al 20 gennaio 1952
