Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 3 settembre 1959 al 16 dicembre 2010. 170 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: All'atto della chiusura delle operazioni E.R.P. e una volta accertate le somme spettanti alla Cassa in dipendenza della lettera b) dell'art. 11 e per rimborso del capitale dei finanziamenti per acquisto di macchinari e attrezzature di cui alla lettera a) dello stesso articolo, il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione della Cassa, provvedera' ad accertare se gli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, insieme con le altre somme gia' affluite alla Cassa in dipendenza dell'art. 11, siano sufficienti o meno per raggiungere l'importo complessivo di mille miliardi di lire nel periodo di dieci anni. Qualora la somma delle entrate complessive risulti superiore ai mille miliardi di lire, la Cassa potra' eseguire le opere di cui all'art. 1 anche per l'eccedenza, provvedendo a modificare i programmi con le modalita' previste dall'art. 4 della presente legge. Qualora invece non fosse raggiunto l'ammontare complessivo di mille miliardi di lire, gli stanziamenti a carico dello Stato saranno maggiorati in modo di assicurare alla Cassa la disponibilita' complessiva predetta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-08-10;646~art13 · fonte del testo